barriere architettoniche16/04/2012 - IMU: AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE D
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2012 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012 recante "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012 "

Ricordiamo che l'art. 5, comma 3 del DLgs 30 dicembre 1992, n.504 recante " Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30-12-1992 - S.O n.13)  disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto.


Le categorie  catastali sono raggruppate in gruppi, ad ognuno dei quali corrisponde una lettera.
Nel gruppo catastale D sono ricompresi
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.


Il citato comma 3 dell'art. 5 del DLgs 30 dicembre 1992, n.504 dispone.:
Art. 5 Base imponibile
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:
per l'anno 1993: 1,02;
per l'anno 1992: 1,03;
per l'anno 1991: 1,05;
per l'anno 1990: 1,10;
per l'anno 1989: 1,15;
per l'anno 1988: 1,20;
per l'anno 1987: 1,30;
per l'anno 1986: 1,40;
per l'anno 1985: 1,50;
per l'anno 1984: 1,60;
per l'anno 1983: 1,70;
per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80.
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma primo dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Il penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 riporta inoltre:"Per    le  unita'  immobiliari  classificate  o  classificabili nel gruppo D    possedute   nell'esercizio   d'impresa,   il   valore  e'  costituito    dall'ammontare,  al  lordo  delle  quote di ammortamento, che risulta    dalle  scritture  contabili applicando per ciascun anno di formazione    dello  stesso  i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990:    1,05;  1989:  1,10;  1988:  1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40;    1984:  1,50;  1983:  1,60;  1982  e  precedenti:  1,70. "

 


DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 5 aprile 2012
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012
(GU n. 85 del 11-4-2012 )

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto l'art. 5, comma 3, del DLgs n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
Visto il DLgs 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il DPR 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;
Visto il DLgs 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato DLgs n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2012;
Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;
Decreta:

Art. 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2012, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2012 = 1,03;
per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09;
per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14;
per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21;
per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32;
per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41;
per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49;
per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54;
per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63;
per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73;
per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78;
per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90;
per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07;
per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42;
per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77;
per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

 
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